STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AGGIORNATO AL D-Lgs 117/2017
Statuto di ASSOCIAZIONE
Esente da imposta
di registro ai sensi dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018
“Frutteto di Vezzolano per la
salvaguardia del paesaggio rurale”
Art.
1 Costituzione, denominazione e sede
- E'
costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al
D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii.,
l’Associazione di Volontariato “Frutteto di Vezzolano per la salvaguardia
del paesaggio rurale”, altrimenti denominabile “Associazione Frutteto di
Vezzolano” e di seguito denominata “ASSOCIAZIONE”.
- La denominazione dell’Associazione
sarà automaticamente integrata dall’acronimo ODV a seguito dell’iscrizione
dell’Associazione nel Registro Regionale del Volontariato nelle more della
costituzione del RUNTS.
- La denominazione dell’Associazione
sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore)
solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al
RUNTS.
- L’Associazione ha sede legale nel Comune
di Albugnano (AT), Il
trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se
avviene all’interno dello stesso comune, e deve essere comunicata entro 30
giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri
presso i quali l'Associazione è iscritta.
- La durata dell’ASSOCIAZIONE non è
predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea
straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 17 del presente
Statuto.
Art. 2 Scopi e finalità
- L'
ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza
scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale si prefigge lo scopo di promuovere il patrimonio storico, artistico
e culturale, naturale ed ambientale anche in campo agro alimentare dell’Alto Astigiano, con particolare
riferimento al complesso di Santa Maria di Vezzolano, favorendo altresì la
salvaguardia ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali al fine
di preservare e valorizzare l’identità storico-culturale del territorio.
Art. 3 Attività
- Per la
realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a
favore di tutta la collettività, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi
dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o
principale le seguenti attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla
salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi, nonché della tutela degli animali e prevenzione
del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e
post-universitaria;
i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
- Nello
specifico, a titolo esemplificativo L’ASSOCIAZIONE intende svolgere:
·
attività volte a preservare e
valorizzare l’identità storico-culturale di un territorio specifico
·
cura e conduzione del Frutteto
della Canonica di Santa Maria di Vezzolano, anche sulla base di eventuali
accordi con la competente Soprintendenza
·
iniziative di informazione, sensibilizzazione,
animazione, ed altresì formative, sui temi del patrimonio storico, culturale,
rurale ed ambientale
·
progetti e buone pratiche in
ambito agrario, agroalimentare ed agroambientale, aventi valore sperimentale e
dimostrativo,
·
proposte ed organizzazione di
momenti di sensibilizzazione sui temi delle buone pratiche agroalimentari ed
ambientali per una più diffusa conoscenza della storia dei prodotti e della
loro coltivazione, manutenzione o trasformazione
·
collaborazioni con associazioni ed
enti che perseguono finalità analoghe
·
ogni altra iniziativa compatibile
con gli scopi associativi e nel rispetto delle normative vigenti.
- Le attività di cui al comma
precedente sono svolte dall'ASSOCIAZIONE, prevalentemente a favore di
terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo
personale, spontaneo e gratuito.
- L’ASSOCIAZIONE, inoltre, può
esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle
attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6
del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata
su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- Nel caso l’Associazione eserciti attività
diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale
delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii..
- L'attività del volontario non
può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate
dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute
per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti
preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- Le spese sostenute dal volontario
possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai
sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo
sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle
attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di
rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
- Ogni forma di rapporto economico con
l'ASSOCIAZIONE derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile
con la qualità di volontario.
- L’ASSOCIAZIONE ha l’obbligo di
assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e
ss.mm.ii..
- L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti
necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare
l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori
impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento
del numero dei volontari.
Art. 4
Patrimonio e risorse economiche
- Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE
durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a)
Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
dell’ASSOCIAZIONE;
b)
Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
all’ASSOCIAZIONE;
c)
Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del
bilancio.
- L'ASSOCIAZIONE trae le risorse
economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie
attività da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi pubblici e privati;
c) Donazioni e lasciti testamentari;
d) Rendite patrimoniali;
e)
Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 d.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.);
a) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità
dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e
ss.mm.ii..;
b) Attività
“diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo
statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- L’esercizio sociale
dell’ASSOCIAZIONE ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il
31 Dicembre di ogni anno. Al
termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai
sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per
l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede
dell’ASSOCIAZIONE, almeno 5 giorni prima dell'assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
- È fatto obbligo di reinvestire
l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È fatto divieto di distribuire anche
in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate dell’ASSOCIAZIONE a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 Soci
- Ai sensi dell’art. 32
D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE
tutte le persone fisiche o le
ASSOCIAZIONI [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre
organizzazioni di volontariato] che condividono gli scopi e le finalità
dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
a)
Sono Soci Fondatori: coloro che
hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo
b)
Sono Soci Ordinari: coloro che,
persone o enti, che partecipano alla realizzazione degli scopi statutari
prestando la propria opera di volontariato
c)
Sono Soci Onorari coloro ai quali
l’associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall’Assemblea
ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, se socio ordinario, ha tutti i diritti e i doveri
degli altri soci dell’ASSOCIAZIONE.
- L'adesione
all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di
recesso di cui all'art. 6.
Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione
- L'ammissione di un nuovo
socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di
genere, etnici, razziali, culturali,
politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse
generale svolta. Viene
deliberata dal Consiglio Direttivo ed
è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte
dell'interessato, contenente
l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare
gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi
dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o
senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente
rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che
li rappresenti in seno all’ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera
l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla
presentazione della domanda.
- Avverso
l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata
all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso
ricorso all'assemblea dei soci.
- Il
ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione.
- Il
Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura
l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è
intrasmissibile.
- La
qualità di Socio si perde:
a) per recesso, che
deve essere comunicato per iscritto all'ASSOCIAZIONE;
b) per esclusione conseguente a comportamento
contrastante con gli scopi dell’ASSOCIAZIONE;
c) per morosità rispetto al mancato pagamento
della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
- L’esclusione
o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un
Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli
vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- La
perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da
qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ASSOCIAZIONE sia
all'esterno per designazione o delega.
- In tutti
i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un
associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote
annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’ASSOCIAZIONE.
Art. 7 Diritti e Doveri dei soci
- Tutti i soci godono degli stessi
diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ASSOCIAZIONE ed alla sua
attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
●
di partecipare a tutte le attività promosse
dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti
stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali
regolamenti dell’ASSOCIAZIONE;
●
di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi;
●
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione
delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di
modifiche allo statuto;
●
di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al
Consiglio direttivo.
b) I soci
sono obbligati:
● all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni
assunte dagli organi sociali;
● a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'ASSOCIAZIONE;
● al pagamento nei termini della quota associativa, qualora
annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile
e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8 Organi dell’ASSOCIAZIONE
- Sono
organi dell’ASSOCIAZIONE:
a) L’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente.
Art. 9 Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’ASSOCIAZIONE, regola
l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in
Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 giorno nel libro dei soci
in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o
non abbiano in corso
provvedimenti disciplinari.
3.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo
stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun
associato può rappresentare più di 3 associati, nelle Associazioni con meno di
500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4.
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via
elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
5.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da
altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità
l’Assemblea può eleggere un segretario.
6.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve
essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10
(un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con
comprovata ricezione, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno,
il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda
convocazione. Quest'ultima
deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto
dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di
persona o per delega tutti i soci.
9.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci
anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni
dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente
dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal
Presidente.
10.
Nel caso in cui l’ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non
inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento
di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie
ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento
dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540
Codice civile, in quanto compatibili.
11.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria
l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento,
la fusione, la scissione, la
trasformazione dell'ASSOCIAZIONE.
È ordinaria in tutti gli altri casi.
12.
Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni
collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio direttivo) mediante mezzi
di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:
12.1
è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio,
video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli
accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal
verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
a)
di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
b)
di constatare le modalità e proclamare i risultati della
votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
12.2
Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:
a)
di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno;
b)
di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con
ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
c)
di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da
riassumere, a loro richiesta, nel relativo verbale.
Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci
1.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono
approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4.
L’Assemblea ordinaria:
a)
approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs 117/2017;
b)
discute ed approva i programmi di attività;
c)
elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone
preventivamente il numero e li revoca;
d)
nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni
all’ASSOCIAZIONE; (se previsto)
e)
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f)
delibera sulla nomina di soci Onorari;
g)
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h)
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo
dalla graduatoria dei non eletti;
i)
approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
j)
delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi
straordinari;
k)
delibera sull’esclusione dei soci;
l)
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza;
m)
delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di
nuovi associati;
n)
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a
realizzare gli obiettivi definiti dall’ASSOCIAZIONE stessa;
o) determina
i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti
per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono
essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del
presente Statuto;
p) delibera sull’esercizio e sull’individuazione
di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto
- Le deliberazioni assembleari devono
essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle
riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio
direttivo.
Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci
- La convocazione dell’Assemblea
straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
- Per deliberare lo scioglimento
dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in
prima che in seconda convocazione.
- L’Assemblea straordinaria dei soci
approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la
trasformazione con la
presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda
convocazione.
Art. 12 Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da
un minimo di 3 fino
ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3
anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si
presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del
Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
- L’Assemblea che procede alla
elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno
all’eligendo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i
suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- Il Tesoriere cura la riscossione
delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ASSOCIAZIONE, ed in genere
ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio
dell’ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti
che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio
Direttivo.
- In caso di morte, dimissioni o
esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio
Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non
eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria
e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di
mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità
l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la metà
dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione
al rinnovo dell’intero organo.
- Tutte le cariche associative sono
ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le
spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo
svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ASSOCIAZIONE,
entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è
responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e
le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli
che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso
svolge le seguenti attività:
a)
attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
b)
redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione
di missione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
c)
delibera sulle domande di nuove adesioni;
d)
sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei
soci;
e)
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali
annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
f)
delibera i rimborsi
previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese
devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello
Statuto;
g)
approva l’ammontare dei compensi
per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del
regolare funzionamento delle attività dell’ASSOCIAZIONE;
h) propone l’esercizio e l’individuazione di
eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
i)
ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli
associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione
concreta di specifici programmi e progetti.
- Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza,
dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo
scopo dal Consiglio Direttivo.
- Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei
componenti.
- La
convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma
elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine
del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di
convocazione formale o
di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le
riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- I verbali delle sedute del Consiglio
Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da
chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo. Le
deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in
caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi
ne erano a conoscenza.
- L’obbligatorietà dell’iscrizione
delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà
efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del
Terzo settore.
Art. 13 Presidente
- Il Presidente è eletto dal Consiglio
Direttivo nel suo seno.
- Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura
l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a
tutte le attività dell’ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti
correnti per conto dell’ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio
Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca
l’Assemblea dei soci.
- In caso di assenza o impedimento le
sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- Il Presidente, in caso di urgenza,
assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti
necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro
approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati
obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14 Il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti
- L’Assemblea, nei casi previsti dall’art.
31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede
alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il
quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
- Nel caso in cui il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo
stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori
contabili i membri del Consiglio Direttivo
- Nel caso in cui il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è
composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi
membri effettivi.
- Il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato
fino a 2 volte consecutive.
- Il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE,
può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza
diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e
certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle
scritture contabili.
Art. 15 Il Presidente onorario
1. Il
Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti
acquisiti in attività a favore dell’ASSOCIAZIONE.
2.
Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli
altri soci dell’ASSOCIAZIONE.
Art. 16 Comitati Tecnici
- Nell’ambito delle attività approvate
dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire
Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci,
per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e
progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che
l’ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di
azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 17 Scioglimento
- L’Assemblea straordinaria può
decidere lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di
scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le
modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai
sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- In caso di scioglimento, cessazione
ovvero estinzione, dell’ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico
nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n.
117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti
del terzo settore operanti in analogo settore o in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.
- Il suddetto parere è reso entra
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente
interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r
o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal
parere sono nulli.
- L’obbligatorietà del parere
vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro
unico nazionale del Terzo settore.
Art. 18 Norme finali
- Per tutto ciò che non è
espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice
Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della
normativa nazionale e regionale in materia.
Il presente statuto è stato approvato dai soci nel corso
dell’Assemblea straordinaria tenutasi in Albugnano
(AT) Località Vezzolano il 21/02/2021